Brevetti

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Perché decidere di brevettare un’invenzione? (TESTO A CURA DELLO STUDIO LEGALE MASSOCIATI E SECONDO LE LINEE UIBM, Pubblicazione sui brevetti)

La concorrenza della manodopera a basso costo, unitamente all’esigenza di soddisfare o spesso di interpretare i bisogni dei consumatori, pongono enormi pressioni alle imprese che desiderano accrescere o almeno preservare la propria competitività innovando e/o accedendo alle esperienze innovative di altre imprese.

Il diritto di esclusività, insito nel brevetto, può rivelarsi fondamentale per le imprese al fine di ottenere vantaggi e guadagni in un mercato competitivo, rischioso e dinamico.

Le ragioni principali per brevettare le invenzioni sono:

• acquisizione di una solida posizione di mercato. Un brevetto attribuisce al suo titolare un diritto esclusivo per prevenire oppure inibire a terzi l’uso commerciale dell’invenzione brevettata, riducendo allo stesso tempo fattori quali l’incertezza, il rischio e la competitività causati dai contraffattori. 

Se l’azienda è titolare di un brevetto per un’invenzione, la stessa potrà escludere dal mercato, con riferimento a quella determinata invenzione, eventuali aziende concorrenti. Ciò farà sì che tale impresa acquisisca una posizione dominante nel relativo mercato;

• profitti più alti o utili sugli investimenti. Se l’impresa ha investito una quantità significativa di denaro e di tempo in R&S, la protezione brevettuale derivante dall’invenzione può rilevarsi uno strumento economico e finanziario per un ritorno degli investimenti;

• profitti supplementari derivanti dalla concessione di licenze d’uso o dall’assegnazione del brevetto. Il titolare di un brevetto può cederne l’uso a terzi in cambio di un compenso pecuniario e/o del pagamento di “royalty”, in modo da produrre profitti supplementari per la propria impresa. La vendita (o l’assegnazione) di un brevetto implica il trasferimento della proprietà sullo stesso, mentre la licenza di un brevetto comporta la sola possibilità di servirsi dell’invenzione brevettata a specifiche condizioni;

• accesso alla tecnologia mediante licenze incrociate. Qualora l’impresa fosse interessata ad una tecnologia di proprietà di un’altra impresa, potrà utilizzare i propri brevetti al fine di negoziare un accordo in base al quale le due imprese potranno utilizzare, nel rispetto delle condizioni previste dall’accordo stesso, uno o più dei rispettivi brevetti;

• accesso a nuovi mercati. La concessione a terzi di una licenza su un brevetto può determinare l’accesso a nuovi mercati che sarebbero, altrimenti, inaccessibili.

In questo caso è consigliabile proteggere l’invenzione anche nel mercato straniero d’interesse;

• diminuzione dei rischi di contraffazione. Con la protezione brevettuale è possibile impedire ad altri di brevettare la medesima invenzione ed anche ridurre le possibilità di violare i diritti dei terzi al momento della commercializzazione dei prodotti. Mentre un brevetto, di per sé, non fornisce la “libertà di uso”, esso impedisce ad altri di brevettare invenzioni identiche o simili e, allo stesso tempo,

fornisce una ragionevole indicazione che l’invenzione brevettata è nuova e significativamente diversa dallo stato dell’arte esistente;

• maggiori possibilità di ottenere contributi finanziari dai soggetti intermediari a fronte della titolarità di un asset intangibile. La proprietà di brevetti (ovvero la licenza d’uso di brevetti posseduti da altri) può rivelarsi essenziale per ottenere risorse finanziarie integrative in sede di produzione e commercializzazione dei propri prodotti. In alcuni settori, come ad esempio quello delle biotecnologie, spesso è necessario disporre di un importante portafoglio di brevetti per attirare investitori pronti a finanziare progetti ambiziosi;

• disporre di un potente strumento per promuovere azioni contro i contraffattori. Per utilizzare efficacemente l’esclusività fornita da un brevetto, può essere necessario giungere ad un contenzioso o, comunque, portare all’attenzione di potenziali contraffattori la titolarità di un brevetto. Possedere un brevetto forte fornisce concrete possibilità di ottenere successo nelle azioni legali contro coloro che copiano l’invenzione protetta;

• contribuire all’immagine positiva dell’azienda. Un buon portafoglio brevetti può essere percepito dai partner commerciali, dagli investitori, dagli azionisti e dai clienti come una dimostrazione dell’alto livello di qualità, specializzazione e capacità tecnologica dell’azienda.

Quali sono i diritti derivanti dai brevetti? 

(SECONDO LE LINEE UIBM, Pubblicazione sui brevetti)

Un brevetto attribuisce al suo titolare il diritto di escludere altri dall’utilizzo commerciale dell’invenzione. 

Infatti, l’art. 66 C.P.I. specifica che i diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato.

In particolare, il brevetto conferisce al titolare, nel caso in cui l’oggetto del brevetto sia un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione e nel caso in cui l’oggetto del brevetto sia un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. 

Chi è l’inventore e chi possiede i diritti su un brevetto? 

L’inventore è la persona che ha ideato l’invenzione mentre il richiedente, è la persona (o il soggetto giuridico) che ha depositato la relativa domanda. In alcuni casi le due figure coincidono ma il più delle volte sono entità diverse; infatti, spesso il richiedente è la società o l’istituto di ricerca che ha assunto l’inventore. 

In Italia, come in numerosi altri Paesi, le invenzioni sviluppate in presenza di un rapporto di lavoro subordinato sono assegnate in linea di principio al datore di lavoro. Tuttavia, l’art. 64 C.P.I. distingue tre diverse situazioni: a) qualora l’invenzione industriale sia realizzata nell’esecuzione di un contratto o di un rapporto di lavoro in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall’invenzione stessa appartengono al datore di lavoro; b) qualora non sia prevista una retribuzione in compenso dell’attività inventiva, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all’inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto come tale, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell’importanza della protezione conferita all’invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall’inventore nonché del supporto tecnico che questi ha ricevuto dall’organizzazione aziendale; c) qualora si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest’ultimo ha il diritto di opzione per l’uso esclusivo o non esclusivo dell’invenzione ovvero per l’acquisizione del brevetto nonché ha la facoltà di chiedere ovvero acquisire per la medesima invenzione brevetti all’estero a fronte di corresponsione del canone del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l’inventore abbia comunque ricevuto dal datore di lavoro per pervenire all’invenzione. Il diritto di opzione ha comunque durata limitata, in quanto va esercitato entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell’avvenuto deposito della domanda di brevetto. In questo caso di parla anche di invenzione occasionale. 

Accade sempre più di frequente che lo svolgimento di attività inventiva venga affidato a lavoratori autonomi. 

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